La Patente Nautica

Abilitazioni al comando e condotta delle unità da diporto

Patente nautica

Obbligatorietà


La patente nautica è il documento ufficiale con il quale il titolare è abilitato al comando e alla condotta delle unità da diporto.
Per il comando e la conduzione di natanti e imbarcazioni da diporto è prevista la patente per le seguenti specie di navigazione:
senza alcun limite dalla costa,
entro dodici miglia dalla costa.


Le patenti sono obbligatorie per navigazioni oltre le 6 miglia dalla costa o qualora a bordo dell’unità sia installato un motore avente una delle seguenti caratteristiche:

 

  • cilindrata superiore a 750 cc., se a carburazione a due tempi,

  • cilindrata superiore a 1.000 cc., se a carburazione a quattro tempi fuori bordo,

  • cilindrata superiore a 1.300 cc., se a carburazione a quattro tempi entro bordo,

  • cilindrata superiore a 2.000 cc., se a motore diesel,

  • con potenza superiore a 40,8 CV (30 KW).

La patente nautica è obbligatoria anche per condurre unità da diporto impiegate per lo sci nautico.
A richiesta dell’interessato può essere rilasciata la patente nautica per le sole unità a motore.

Non obbligatorietà

Non è obbligatoria la patente nautica per il comando e la conduzione di natanti e imbarcazioni da diporto che navigano entro le 6 miglia e sono dotate di motore con caratteristica inferiore a quella sopradescritta. In questo caso chi assume il comando e la condotta deve avere uno dei seguenti requisiti:

  • aver compiuto 18 anni per le imbarcazioni;

  • aver compiuto 16 anni, per i natanti con motore;

  • aver compiuto i 14 anni per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, e a remi in navigazione oltre 1 miglio;

  • aver compiuto i 18 anni di età per la condotta di moto d’acqua e mezzi similari, quando non c’è obbligatorietà.

I requisiti di età non sono tenuti in considerazione per partecipare ad attività di istruzione, svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle Federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, e ai relativi allenamenti e attività agonistiche, a condizione che tali attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.

Conseguimento

Per ottenere la patente nautica il richiedente, maggiorenne, deve sottoporsi agli accertamenti psico-fisici presso le strutture indicate nel “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche” emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1997 n. 431.

La domanda deve essere inoltrata in bollo e in duplice copia, (fac-simile domanda) all’Autorità competente, fra quelle indicate al successivo para, e corredata dal certificato medico, da due fotografie formato tessera e dall’attestazione del pagamento del tributo per l’ammissione agli esami.

Con la copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo apposta dall’Autorità, e un documento d’identità personale, il richiedente è autorizzato, provvisoriamente, ad esercitarsi al comando e alla condotta delle unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione richiesta, a condizione che a bordo vi sia un istruttore munito di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione pari o superiore a quella richiesta dall’interessato.

Successivamente il candidato per ottenere il documento deve sostenere e superare gli esami teorici e pratici, secondo i programmi relativi alla patente da conseguire (i programmi sono riportati nelle Appendici 4, 5 e 6).

La patente nautica per navi da diporto (obbligatoria) può essere ottenuta dopo almeno tre anni dal conseguimento delle patenti a vela e a motore per navigazione senza alcun limite dalla costa, previo superamento di appositi esami teorico, su materie non comprese nel programma di esame per l’abilitazione posseduta, e pratico.

Il modulo riportato in tab. fac-simile ha molteplice finalità e può servire, riempiendo le caselle indicate nelle note stesse della domanda, per:

  • ammissione agli esami;

  • conseguimento patente per limiti di navigazione superiore;

  • conseguimento patente per unità a vela per i possessori di patente per unità a motore;

  • conseguimento patente senza esami;

  • convalida;

  • sostituzione patente deteriorata o illeggibile;

  • smarrimento o distruzione;

  • cambio di residenza;

  • patente vecchia da sostituire.

Rilascio

Le patenti sono rilasciate dalle Autorità competenti così individuate:

  • Capitanerie di porto, Uffici circondariali marittimi od Uffici del Dipartimento dei Trasporti, per il rilascio delle patenti per la conduzione di natanti e imbarcazioni da diporto in navigazione entro le 12 miglia;

  • Capitanerie di porto od Uffici circondariali marittimi, per il rilascio delle patenti per la conduzione di natanti e imbarcazioni da diporto in navigazione senza limite dalle coste;

  • Capitanerie di porto, per il rilascio delle patenti per la conduzione di navi da diporto.

Patente senza esami

Chi rientra in una delle sotto indicate categorie ha la possibilità di ottenere la patente nautica senza sostenere gli esami:

  • ufficiali della Marina Militare del Corpo di stato maggiore e delle Capitanerie di porto, in servizio permanente o del ruolo ad esaurimento (patenti per unità da diporto);

  • personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio permanente o volontario di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, e personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o volontario di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dai Comandi della guardia di finanza (patenti per natanti e imbarcazioni da diporto a motore nei limiti dell’abilitazione in possesso);

  • personale delle stesse Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei previsti requisiti fisici, psichici e morali (patenti per natanti e imbarcazioni da diporto a motore nei limiti dell’abilitazione in possesso).

I richiedenti devono inoltrare la relativa domanda all’Autorità competente, corredata da:

  • estratto matricolare o copia dell’abilitazione posseduta;

  • certificato medico;

  • marca da bollo;

  • due foto formato tessera;

  • le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di rilascio e dello stampato a rigoroso rendiconto.

Rinnovo

La patente nautica deve essere rinnovata dopo dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validità (dopo cinque nel caso il titolare abbia superato i 60 anni). La validità della patente, per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali, può essere limitata anche ad un periodo più breve secondo quanto indicato nel certificato di idoneità fisica.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata, personalmente o tramite posta, all’Ufficio che ha provveduto al rilascio, allegando il certificato d’idoneità fisica.
In caso di cambio di residenza, la patente non deve essere rinnovata, ma è obbligatorio darne comunicazione (anche tramite posta) all’Ufficio d’iscrizione che provvederà ad annotare la variazione sul registro e ad inviare all’interessato il talloncino adesivo da applicare sulla patente stessa.

Sospensione e revoca

La patente nautica può essere sospesa nei seguenti casi:

  • accertamento, in sede di visita sanitaria per la convalida, di temporanea perdita dei previsti requisiti fisici e psichici. La patente viene riattivata al termine dell’inconveniente, previa presentazione di debita certificazione;

  • assunzione del comando e della condotta di unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;

  • compimento di atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica e da produrre danni;

  • inizio di procedimento penale a carico dell’abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando e condotta delle unità e delle navi da diporto o per i delitti contro l’incolumità pubblica previsti dal titolo VI, libro II del codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione;

  • motivi di pubblica sicurezza su richiesta del Prefetto.

La patente nautica è revocata quando:

  • il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici previsti;

  • il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti morali previsti.

Patente nautica estera

Un cittadino italiano residente all’estero, in possesso di patente nautica rilasciata dal paese di residenza, può comandare unità da diporto con bandiera italiana (nei limiti dell’abilitazione posseduta). Quando riprenderà la residenza in Italia, dovrà, per assumere il comando d’unità da diporto con bandiera italiana, conseguire la patente nazionale.

Altre abilitazioni

Per comandare imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio, è necessario un titolo professionale marittimo, così come indicato dall’art. 10 della legge n 647 del 23 dicembre 1996, che delinea la figura del conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio. Per acquisire il titolo professionale, che può essere conseguito per le acque marittime (senza limite dalla costa) o solo per le acque interne (fino a 6 miglia dalla costa), sono necessari i seguenti requisiti:

  • aver compiuto i 21 anni di età;

  • essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore senza alcun limite di distanza dalla costa in corso di validità e conseguite da almeno tre anni (titolo per le acque marittime);

  • essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a vela e a motore entro sei miglia di distanza dalla costa, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni (titolo per le acque interne);

  • essere in possesso del certificato limitato RTF;

  • non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (titolo per le acque marittime);

  • non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna (titolo per le acque interne);

  • essere iscritto nella terza categoria della gente di mare (titolo per le acque marittime);

  • essere iscritto nella terza categoria del personale navigante (titolo per le acque interne).

La domanda deve essere presentata alla Capitaneria di porto od all’Ufficio circondariale marittimo d’iscrizione per la gente di mare (titolo per le acque marittime) od all’ufficio d’iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne.
(Fac-simile domanda per conseguire il titolo per le acque marittime).

Il comando e la conduzione delle unità da diporto può essere esercitato, nei limiti e con le modalità stabilite con D.M. 5 luglio 1994, n. 536, anche da chi è in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e munito di libretto di navigazione in regolare corso di validità.

Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

Chi è in possesso di un titolo professionale marittimo per i servizi di macchina, può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati sulle navi da diporto, nei limiti della potenza stabilita per ciascun titolo.

 

Le definizioni di base che regolano la materia sono inserite nell’art. 1 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, “Norme sulla navigazione da diporto”.